A CHI RIVOLGERSI: SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI - U.O. Tributi sugli immobili
L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l’IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI e alla TARI, della IUC. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:
• proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
• titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
• coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
• Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali (art. 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011). La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
• Per i terreni agricoli, anche non coltivati, il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135. Non è più previsto, invece, il moltiplicatore pari a 75, poiché la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha esentato, come verrà illustrato successivamente, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
• Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
L’IMU deve essere versata in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Tratto dal sito del MEF
NORMATIVA:
INFORMAZIONI GENERALI:
REGOLAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI :
ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI:
REGOLAMENTO IMU 2024:
ALIQUOTE IMU 2024:
MODULISTICA:
LINK UTILI
Calcolo IMU e Modello F24 on-line