Comune di Carrara

Insegne d'esercizio

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Insegne d'esercizio

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DOVE RIVOLGERSISettore: Urbanistica e Suap - U.O. Sportello Unico per le Attività Produttive

DESCRIZIONEChiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa.
All’interno del centro abitato il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all’installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

  • per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
  • per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
  • per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
  • per le strade militari al comando territoriale competente;
  • per l’area demaniale l’ente preposto al controllo.


Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.


Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).
Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta presso l'ufficio SUAP la domanda, in bollo, redatta su apposita modulistica e completa degli allegati obbligatori nella stessa indicati.
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:

  • la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;
  • l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità della autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
  • la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;
  • la mancata realizzazione dell’opera entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
  • il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
  • la mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione.


Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

  • verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  • effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  • adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  • provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal Comune.


Tutte le variazioni che comportino modifiche tipologiche o dimensionali obbligano la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.
Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
Tutte le variazioni che comportino modifiche dimensionali che impongano un ricalcolo dell’imposta sulla pubblicità obbligano la presentazione di nuova dichiarazione di pubblicità ed eventuale conguaglio su quanto pagato nella precedente dichiarazione.
L’autorizzazione all’installazione di cartelli, insegne d’esercizio e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni.
L’autorizzazione all’installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell’atto.
Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).
L’amministrazione ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l’autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 9 agosto 2013 n. 98, la Pubblica Amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.
Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell’articolo 118 dello stesso codice.
Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il Segretario Generale del Comune di Carrara, Dott. Angelo Petrucciani.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.


DOMANDA
Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione trasmette telematicamente l'istanza in bollo redatta su apposita modulistica e completa degli allegati obbligatori nella stessa indicati.

L'ufficio è aperto al pubblico nei giorni: lunedì e mercoledì, senza appuntamento, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordare direttamente con i tecnici istruttori.
 
ONERI DOVUTI:N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda;
Diritti di segreteria pari ad € 60,00;
Da quantificarsi in fase di rilascio del provvedimento finale:
marche da bollo da apporre sull’autorizzazione;
spese e dei diritti istruttori a fronte del rilascio di pareri e/o atti da parte degli enti terzi e/o settori comunali titolari degli endoprocedimenti.
Il pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi prima del deposito dell’istanza, può essere effettuato:
- tramite versamento diretto presso l’Ufficio Economato, sito nel palazzo comunale ed aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- tramite versamento allo sportello di Tesoreria Comunale presso la Banca Carige Spa filiale di Carrara, anche tramite bonifico bancario, cod. IBAN: IT22P0617524510000021128090 indicando nella causale di pagamento “Diritti di segreteria - SUAP”;
- tramite versamento su CCP n. 118547 intestato a “Comune di Carrara – Servizio Tesoreria” indicando nella causale di pagamento “Diritti di segreteria - SUAP”.


TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 60 (sessanta).

NORMATIVA DI RIFERIMENTODecreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507
Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 06.04.2007
Piano Generale degli Impianti pubblicitari approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 11.04.2007D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507

MODULISTICA


icona - Domanda di installazione o sostituzione
icona - Domanda rinnovo

Ultima modifica

mercoledì 07 febbraio 2018

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