DOVE RIVOLGERSISettore Servizi ambientali / Marmo - U.O. Tutela ambientale ed igienico-sanitaria
DESCRIZIONEIn base all’accordo di programma con la Regione Toscana 2007-2010 è stata emanata l’ordinanza Sindacale n°539 del 26 agosto 2010 che dispone le limitazioni al traffico per i veicoli che inquinano.
Per chi non ottempera alle indicazioni contenute nella nuova ordinanza è prevista una sanzione come disposto dall’art. 7, comma 13, del Codice della Strada.
La limitazione alla circolazione è per determinate categorie di veicoli indicati nella tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza del Sindaco n. 539/2010 del 26/08/2010 esecutiva da mercoledì 1 settembre 2010.
TABELLA 1LIMITAZIONE AL TRANSITO: 7 giorni su 7, 24 ore su 24
Autovetture Euro 0
Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive
Ciclomotori Euro 0
Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 2 e successive
Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi
Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE fase I e successive
Autovetture Diesel Euro 1
Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive
Motocicli Euro 0 a 2 tempi
Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL
Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive
Autobus Euro 0 in servizio Turistico (solo la domenica)
Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive
Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t (1)
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all’art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive
TERRITORIO COMUNALE SOGGETTO ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARELa zona del territorio comunale oggetto delle limitazioni della circolazione veicolare è quella delimitata dalle seguenti strade che costituiscono il perimetro esterno dell’area interdetta e nelle quali la circolazione è consentita:
Via Don Minzoni (dall’incrocio con Via Aronte all’incrocio con Via del Cavatore) – Via del Cavatore – Via Bruno Conti (Ponte di Ferro) - Strada Comunale Carriona di Colonnata (fino all’incrocio di Via Torano) – Via Carriona (dall’incrocio con Via Torano a Via del Commercio) – Via del Commercio (fino a incrocio con Via San Martino) - Via San Martino (da incrocio Via del Commercio a incrocio C.so Rosselli) – Via Aronte (da incrocio C.so Rosselli fino all’incrocio di Via Don Minzoni).
N:B: i veicoli merci Euro 0 > 3,5 t non possono comunque transitare nelle suddette strade.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile l’Ordinanza di limitazione al traffico per i veicoli che inquinano (Ordinanza n. 539/2010)
ALLEGATI