Comune di Carrara

Autocertificazione

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Autocertificazione

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DOVE RIVOLGERSI

Settore: Affari Generali e Personale - U.O.: Anagrafe/Statistica e toponomastica

Ufficio Anagrafe Centrale

Sede: P.zza 2 Giugno, 1

Dott. Emiliano Mosti emiliano.mosti@comune.carrara.ms.it

Dott. Matteo Luisi matteo.luisi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641293

 

Orario di apertura Ufficio Anagrafe Centrale

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Il martedì e il giovedì apertura pomeridiana dalle 15.30 alle 17.00 

 

 

DESCRIZIONECon l’entrata in vigore della legge n. 183/2011, dal 1 gennaio 2012 alle Pubbliche Amministrazioni ed ai Gestori di Servizi Pubblici è vietato chiedere ai cittadini i certificati, perché sostituiti a tutti gli effetti dalle autocertificazioni (dichiarazione che sostituisce il certificato).
Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc.) accettare l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.

MODALITA'Per rendere la dichiarazione è necessario essere maggiorenni e cittadini Italiani o dell'Unione Europea.
Gli stranieri maggiorenni, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rendere la dichiarazione solo se riguarda stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il cittadino munito di documento di riconoscimento può rendere direttamente la dichiarazione dinanzi all’impiegato responsabile dell’ ufficio pubblico o ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci ecc.) ovvero può redigerla in carta semplice e spedirla allegando copia del documento di riconoscimento.
Gli enti, gli istituti e i soggetti privati (banche, assicurazioni, notai, datori di lavoro ecc.) hanno facoltà di accettarla.

Attenzione: l'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile inoltre autocertificare il contenuto dei certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e dei certificati di marchi e brevetti.

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione
Le amministrazioni hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa sono previste delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000) ed il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

COSA E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARECon le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categorie di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte);
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


MODULISTICAico - Modulo per Autocertificazione
 

Ultima modifica

lunedì 15 gennaio 2024

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