DOVE RIVOLGERSISettore: Affari Generali e Personale - U.O.: Stato civile
Carrara, Piazza 2 Giugno 1
Addetti al front office:
Dott. Ferrari Giovanni 0585641232 giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it
Ricci Alessia 0585 641273 alessia.ricci@comune.carrara.ms.it
Narra Carla 0585 641280 carla.narra@comune.carrara.ms.it
Responsabile U.O. Stato Civile:
Dott. ssa Paradisi Federica tel. 0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it
fax ufficio: 0585 641386
pec ufficio: comune.carrara@postecert.it
Orario di apertura pubblico
solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231- 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273
DESCRIZIONE
Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.
Il matrimonio religioso è l’unione tra coniugi dinanzi al ministro di un culto cattolico (il sacerdote). Laddove il matrimonio venga, invece, celebrato dinanzi ad un ministro di un culto acattolico (e cioè non cattolico, come ad es. il culto ebraico, valdese, metodista), si parla di matrimonio acattolico. E’ un tipo di matrimonio che ha effetti religiosi e non civili. Il matrimonio religioso, al quale la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni e’ chiamato matrimonio concordatario. Celebrato il matrimonio concordatario, il parroco o ministro di culto, trasmette una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ Ufficiale di stato civile del comune in cui e’ avvenuto il matrimonio per gli adempimenti di competenza.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità dell’ufficio. Il rito viene celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile, Sindaco o suo delegato. Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.
QUALI SONO I VINCOLI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO?
1) Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
2) La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
3) La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
4) L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi.
5) Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 94/2009, al momento della celebrazione del matrimonio il cittadino straniero deve presentare la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.
QUAL E' LA TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO?Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
COSTI
La celebrazione del matrimonio non ha alcun costo.
RAPPORTI PATRIMONIALIIn difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile. Dal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio possono optare per la separazione dei beni all'atto della celebrazione del matrimonio dichiarandolo all’ Ufficiale dello Stato Civile al momento delle pubblicazioni di matrimonio. Se i coniugi sono stranieri, in base all'articolo 30 della Legge n.218 del 1995, possono scegliere, invece, di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza o del luogo estero di residenza.
Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.
Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio.
DOVE SI PUO' CELEBRARE IL MATRIMONIO CIVILE?
- Uffici di Stato civile di Carrara c/o palazzo Comunale
- Uffici di Stato civile di Avenza c/o ex Circoscrizione di Avenza
- Teatro Animosi (Sala del “Ridotto”) - SEDE NON AGIBILE
- Biblioteca Civica C. V. Lodovici (Sala Gestri) - SEDE AL MOMENTO NON UTILIZZABILE
- Centro Arti Plastiche oggi Mudac (Sala conferenze) -SEDE AL MOMENTO NON UTILIZZABILE PER LAVORI IN CORSO
- Palco della Musica- SEDE AL MOMENTO NON UTILIZZABILE
- Sede ex Circoscrizione 1-2 di Carrara - SEDE AL MOMENTO NON UTILIZZABILE
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara c/o Palazzo Binelli
- Villa Fabbricotti attuale sede del Museo Carmi, presso INFOPOINT- SEDE AL MOMENTO NON UTILIZZABILE
- Edifici e luoghi di particolare interesse storico ed artistico i cui proprietari/gestori hanno aderito al disciplinare previsto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000.
ALLEGATI
DISCIPLINARE MATRIMONI