DOVE RIVOLGERSI
Settore: Affari Generali e Personale - U.O.: Stato civile
Carrara, Piazza 2 Giugno 1
Addetti al front office:
Dott. Ferrari Giovanni tel. 0585 641232 giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it
Ricci Alessia tel. 0585 641273 alessia.ricci@comune.carrara.ms.it
Narra Carla tel. 0585 641280 carla.narra@comune.carrara.ms.it
Responsabile U.O. Stato Civile:
Dott.ssa Paradisi Federica tel. 0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it
fax ufficio 0585 641386
pec ufficio: comune.carrara@postecert.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Il martedì apertura pomeridiana dalle 15.30 alle 17.00
Il giovedì pomeriggio su appuntamento da prenotare al numero 0585 641231
DESCRIZIONE
La denuncia di morte è la dichiarazione che deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l’evento, affinché questi possa redigere il relativo atto di morte inserendolo nell’apposito registro di Stato Civile. L’ atto di morte è il documento che fa prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza, nel caso di dichiarazione di morte, o da lui compiuto, nel caso di avviso di morte. L’atto di morte viene redatto dall’ ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo. Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto. L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.
PROCEDIMENTO
La dichiarazione di morte può essere presentata da uno dei congiunti, dalla persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente o, in mancanza, una persona informata dei fatti; per congiunti si intendono le persone legate al defunto da matrimonio, unione civile o da vincoli di parentela, mentre per conviventi si intendono coloro che coabitavano con il defunto, indipendentemente dalle motivazioni della coabitazione; generalmente tali dichiarazioni sono rese direttamente dall’impresa funebre incaricata dai familiari o conviventi.
Se, invece, la morte è avvenuta in ospedale, casa di cura, di riposo o altro tipo di istituto, dovrà essere il direttore (o suo delegato) dell’ospedale o casa di cura o altro a trasmette un avviso di morte all’ufficio di stato civile del Comune di decesso. Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge, ecc..
Di norma sono gli addetti delle imprese funebri ad occuparsi della dichiarazione di morte i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.
TERMINI ENTRO I QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI MORTE
In entrambi i casi la dichiarazione di morte o la trasmissione dell’avviso di morte deve essere resa non oltre le 24 ore dal momento del decesso. L’ufficiale di stato civile redige l’atto di morte nel momento in cui il dichiarante si presenta a rendere la dichiarazione oppure dopo aver ricevuto l’avviso da parte del direttore dell’ospedale, casa di cura, ecc.. Sia nel caso di dichiarazione resa direttamente all’ufficiale di stato civile, sia nel caso di morte in ospedale per la quale è previsto l’invio dell’avviso di morte, il termine previsto sono le 24 ore, mentre non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l’ufficiale di stato civile può redigere l’atto anche poche ore dopo la morte. Il termine di 24 ore per rendere la dichiarazione di morte (con conseguente redazione del relativo atto) non ammette, dunque, eccezioni, anche se il regolamento di stato civile non prevede sanzioni a carico dell’ufficiale di stato civile che formi l’atto in tempi più lunghi e nemmeno per il direttore sanitario che invii l’avviso oltre le 24 ore. Tuttavia, al di là dell’aspetto sanzionatorio, è importante rispettare tale termine perché l'atto di morte risponde ad un interesse pubblicistico, quello alla conoscenza dello status di una persona (lo status del deceduto ma anche quello del coniuge che diventerà vedovo/vedova e dei figli), oltre a rivestire un interesse privato. Basti pensare al fatto che la moglie e/o i familiari del defunto potrebbero avere necessità di documentare l'avvenuto decesso al fine di tutelare interessi patrimoniali o altro tipo di interesse giuridicamente rilevante.
DECESSO IN ABITAZIONE
Occorre contattare nel più breve arco temporale il medico curante o, qualora fosse irreperibile, il 118 per la constatazione del decesso. Il medico curante va comunque interpellato per la compilazione del certificato ISTAT recante la causa di morte.
La dichiarazione di morte deve essere fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all´Ufficiale dello Stato Civile dove l´evento è avvenuto e va effettuata dai congiunti, da una persona convivente con il defunto, da persone informate del decesso ovvero da persona delegata dagli aventi diritto (esempio : Onoranze funebri ) alle quali può eventualmente essere attribuito il disbrigo degli ulteriori adempimenti.
DECESSO IN OSPEDALE/DECESSO IN CASA DI CURA
L´Amministrazione Ospedaliera/Casa di Cura provvede alla verifica della causa del decesso, alla denuncia di morte e alle relative comunicazioni agli Uffici competenti.
DECESSO PER MORTE VIOLENTA O ACCIDENTALE O IN LUOGO PUBBLICOOccorre contattare tempestivamente il 112 (Carabinieri) o il 113 (Polizia di Stato).
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Se il decesso è avvenuto in casa:
-Certificato necroscopico
-Scheda ISTAT
Se il decesso è avvenuto in ospedale:
-Avviso di morte
-Scheda ISTAT
MORTE AVVENUTA ALL'ESTEROOccorrerà comunicare immediatamente l'avvenuto decesso al Consolato Generale o all'Ambasciata Italiana, per ottenere il nullaosta del rimpatrio della salma.
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONEL’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile dopo che siano trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso. Il certificato necroscopico è indispensabile e imprescindibile perché è il documento che accerta la morte della persona, ed è l’atto necessario per consentire all’ufficiale dello stato civile il rilascio del permesso di seppellimento. In alcune ipotesi l’autorizzazione al seppellimento può essere emessa anche prima delle 24 ore, sempre previa acquisizione del certificato necroscopico (nei casi di maciullamento o decapitazione e in quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l’ausilio di elettrocardiografo), oppure la stessa autorizzazione viene rilasciata molto tempo dopo le suddette 24 ore (morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente che richiedano una osservazione protratta fino a 48 ore, sempre su indicazione del medico necroscopo).
Come abbiamo detto sopra, non si può dar luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile. L’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R 396/2000
D.P.R 285/1990
Regolamento di Polizia Mortuaria Comune di Carrara