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Pubblicazioni di matrimonio

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Pubblicazioni di matrimonio

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DOVE RIVOLGERSISettore: Affari Generali e Personale - U.O.: Stato civile

Carrara, Piazza 2 Giugno 1

Addetti al front office:

dott. Ferrari Giovanni   0585641232     giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it

Ricci Alessia                 0585 641273    alessia.ricci@comune.carrara.ms.it

Narra Carla                  0585 641280     carla.narra@comune.carrara.ms.it

Responsabile U.O. Stato Civile:

dott. ssa Paradisi Federica  0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it

fax ufficio 0585 641386

pec ufficio: comune.carrara@postecert.it

 

Orario di apertura 

solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231 - 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273.

 

DESCRIZIONE

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione all'albo pretorio on line in uno spazio apposito di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni. E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. In base all'ordinamento di Stato Civile, per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all' affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell'altro sposo se diverso dal nostro comune.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione l' ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al parroco o ad altro ministro di culto.

Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.

Il matrimonio puo’ essere celebrato in qualsiasi comune italiano previo rilascio da parte dell'ufficiale di Stato Civile di delega necessaria da comunicare al comune prescelto. Sarà cura degli sposi contattare tale Comune per concordare la data del matrimonio.

DOCUMENTI NECESSARI

  • un documento di identità valido;
  • marca da bollo da €16,00;
  • per coloro che non hanno compiuto i 18 anni: autorizzazione a contrarre matrimonio del competente Tribunale per i minorenni;
  • per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'autorità straniera competente in Italia oppure capacità matrimoniale rilasciata dal competente comune estero se prevista dalla normativa di riferimento.
  • per contrarre il matrimonio con rito concordatario: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal parroco al termine del corso pre-matrimoniale.

Al momento della celebrazione civile sarà richiesta la presenza di due testimoni  (maggiorenni) ai sensi dell'art. 107 del c.c. che dovranno essere comunicati all’Ufficiale di Stato Civile competente almeno 3 giorni prima della celebrazione.

QUAL E' LA TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO? 

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione dell'atto di pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi).


QUALI SONO I VINCOLI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO?

  • Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
  • La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
  • La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
  • L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi.
  • Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 94/2009, il cittadino straniero, al momento delle pubblicazioni, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile la documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno in Italia.  

RAPPORTI PATRIMONIALIIn difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile.
Dal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio possono optare per la separazione dei beni all'atto della celebrazione del matrimonio dichiarandolo all’Ufficiale dello Stato Civile al momento delle pubblicazioni di matrimonio.  Se i coniugi sono stranieri,  in base all'articolo 30 della Legge n.218 del 1995, possono scegliere, invece, di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza o del luogo estero di residenza.

Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perché venga annotato sull'atto di matrimonio.COSTIL’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00, nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi a Carrara o uno dei due sia straniero, oppure 2 marche da bollo da € 16,00 nel caso in cui uno dei due sia residente in altro Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile art. 116
Convenzione dell’Aja 05 Ottobre 1961
Convenzione di Monaco 05 Settembre 1980
Regolamento dello Stato civile D.P.R 396/2000

 

 

 

 

Ultima modifica

mercoledì 10 maggio 2023

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