DOVE RIVOLGERSISettore 9 Servizi sociali e politiche abitative
Unità Organizzativa Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrativa del terzo settore
DESCRIZIONEL'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'art.74 della legge 26 marzo 2001, n.151 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, che spetta alle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di forme di tutela parziali.
A CHI E' RIVOLTO
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta ai cittadini residenti italiani, comunitari e se non comunitari titolari di:
- permesso di soggiorno di lungo periodo;
- familiari non comunitari di cittadini comunitari;
- status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
- permesso unico lavoro;
- carta blu;
- titolari di permesso per motivi umanitari.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
COME FUNZIONA
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
IMPORTO DELL'ASSEGNO
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi € 2.020,85 da erogare in unica soluzione.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 20.221,13.
L'I.S.E.E.2024 richiesto:
- è della tipologia "prestazioni agevolate rivolte a minorenni"
- deve corrispondere allo stato di famiglia
- deve includere il nuovo nato
- dev'essere privo di omissioni e/o difformità
Nel caso in cui i figli nati siano più di uno (es. parto gemellare), l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il numero di figli.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta per l’assegno deve essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara (in orario di apertura al pubblico) che la inoltra all´Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di Carrara, il quale provvede alla verifica dei requisiti necessari per la concessione del contributo ed al relativo inoltro all’INPS per l’erogazione dello stesso.
È possibile scaricare l’apposito modulo direttamente da questa pagina oppure ritirarlo presso l´Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.00) e presso l'ufficio URP del Comune di Carrara
CONTROLLIL’ufficio comunale competente effettua opportuni controlli per verificare la veridicità della dichiarazione dei redditi e di tutte le dichiarazioni autocertificate.
NORMATIVA
MODULISTICA
Modulo assegno maternità 2024