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Normativa sulla cura degli animali d'affezione

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Normativa sulla cura degli animali d'affezione

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Home Page » Documentazione » I servizi del comune » Avere un animale » Normativa sulla cura degli animali d'affezione

Se adotti un animale prenditene cura.

Bisogna sapere che la convivenza con gli animali ha origini antichissime. Gli animali sono da sempre al fianco dell’uomo
Nel corso dei secoli, attraverso una graduale presa di coscienza, l’uomo ha saputo riconoscere negli animali non solo una fonte di nutrimento e di servizi, ma anche preziosi e inseparabili compagni della propria esistenza a cui garantire adeguate condizioni di vita e di tutela.

Nel XX secolo il problema della tutela della vita animale all’interno della società è arrivato a sollevare un ampio dibattito che, in tutto il mondo, ha coinvolto scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici. Si è giunti in questo modo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita.
Da allora, nel mondo occidentale, si sono moltiplicate le disposizioni normative per il benessere degli animali. Gli anni ’70 hanno visto in particolare l’Europa avviare un percorso culturale e legislativo in questa direzione.
Il benessere in relazione agli animali può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente”. Per garantire questo è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report del 1965:
1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute
2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole
3. Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia
4. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie
5. Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.


Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti. All’articolo 13 si legge: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”
Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.
Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la Legge 201 del 2010.
Proprio in Italia abbiamo assistito all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione, basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.
Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.
Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Se hai un animale d’affezione hai il compito di:
1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata
2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico
4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
5. garantire la tutela di terzi da aggressioni
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.
7. rispettarlo in quanto essere vivente e non sottoporlo a maltrattamenti fisici e psicologici;
8. Provvedere a rimuovere gli escrementi e a pulire laddove sporchi, sia su suolo pubblico che su suolo privato.


Sono considerati animali d’affezione cani, gatti e conigli ed è stata creata una apposita anagrafe dove censirli.
Per i cani la registrazione nelle banche dati regionali (anagrafe Canina), che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito nella sua procedura da ordinanze ministeriali e sancito dall’Accordo 24 gennaio 2013. (nella sezione Anagrafe canina troverai tutte le informazioni necessarie) 
Per gatti e conigli la semplice iscrizione nelle anagrafi regionali, riversata nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.
È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). E' opportuno perciò effettuare la ricerca del microchip di un gatto smarrito anche in questa banca privata. Tale banca dati non sostituisce l’Anagrafe degli Animali d’Affezione.
Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici- Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.

AVVISO

Il Presidente della Regione Toscana ha emesso l'Ordinanza n. 7 del 03/08/2022, vigente dal giorno 04/08/2022, con cui ha stabilito, considerato che il territorio regionale è stato ed è tutt’ora interessato da numerosi incendi che hanno causato il decesso e la sofferenza di animali d'affezione quale conseguenza dell’impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in occasione emergenziale e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato A al Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 59/2009 vietando la detenzione dei cani alla catena e ritenuta la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d’affezione, in modo da ridurre i rischi per l’incolumità derivanti dall’elevato rischio di incendi, fenomeno naturale e indotto dall’uomo comunque facilmente prevedibile nel corso della stagione estiva, come accertato dalle statistiche e dagli eventi da ultimo verificatesi nel territorio toscano, di vietare "la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente nel periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2022".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale (ai sensi degli artt.544 bis e ter c.p.), comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 40 della l.r.59/2009.

Allegati

pdfNorme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagirmo

pdfOrdinanza Presidente Regione Toscana n. 7 del 03/08/2022

Se adotti un animale prenditene cura.

Bisogna sapere che la convivenza con gli animali ha origini antichissime. Gli animali sono da sempre al fianco dell’uomo
Nel corso dei secoli, attraverso una graduale presa di coscienza, l’uomo ha saputo riconoscere negli animali non solo una fonte di nutrimento e di servizi, ma anche preziosi e inseparabili compagni della propria esistenza a cui garantire adeguate condizioni di vita e di tutela.

Nel XX secolo il problema della tutela della vita animale all’interno della società è arrivato a sollevare un ampio dibattito che, in tutto il mondo, ha coinvolto scienziati, umanisti, giuristi, sociologi e politici. Si è giunti in questo modo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi, primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita.
Da allora, nel mondo occidentale, si sono moltiplicate le disposizioni normative per il benessere degli animali. Gli anni ’70 hanno visto in particolare l’Europa avviare un percorso culturale e legislativo in questa direzione.
Il benessere in relazione agli animali può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente”. Per garantire questo è necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report del 1965:
1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute
2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole
3. Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia
4. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie
5. Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.


Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti. All’articolo 13 si legge: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”
Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.
Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la Legge 201 del 2010.
Proprio in Italia abbiamo assistito all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione, basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.
Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.
Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Se hai un animale d’affezione hai il compito di:
1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata
2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico
4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
5. garantire la tutela di terzi da aggressioni
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.
7. rispettarlo in quanto essere vivente e non sottoporlo a maltrattamenti fisici e psicologici;
8. Provvedere a rimuovere gli escrementi e a pulire laddove sporchi, sia su suolo pubblico che su suolo privato.


Sono considerati animali d’affezione cani, gatti e conigli ed è stata creata una apposita anagrafe dove censirli.
Per i cani la registrazione nelle banche dati regionali (anagrafe Canina), che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito nella sua procedura da ordinanze ministeriali e sancito dall’Accordo 24 gennaio 2013. (nella sezione Anagrafe canina troverai tutte le informazioni necessarie) 
Per gatti e conigli la semplice iscrizione nelle anagrafi regionali, riversata nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.
È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). E' opportuno perciò effettuare la ricerca del microchip di un gatto smarrito anche in questa banca privata. Tale banca dati non sostituisce l’Anagrafe degli Animali d’Affezione.
Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici- Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.

AVVISO

Il Presidente della Regione Toscana ha emesso l'Ordinanza n. 7 del 03/08/2022, vigente dal giorno 04/08/2022, con cui ha stabilito, considerato che il territorio regionale è stato ed è tutt’ora interessato da numerosi incendi che hanno causato il decesso e la sofferenza di animali d'affezione quale conseguenza dell’impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in occasione emergenziale e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato A al Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 59/2009 vietando la detenzione dei cani alla catena e ritenuta la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d’affezione, in modo da ridurre i rischi per l’incolumità derivanti dall’elevato rischio di incendi, fenomeno naturale e indotto dall’uomo comunque facilmente prevedibile nel corso della stagione estiva, come accertato dalle statistiche e dagli eventi da ultimo verificatesi nel territorio toscano, di vietare "la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente nel periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2022".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale (ai sensi degli artt.544 bis e ter c.p.), comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 40 della l.r.59/2009.

Allegati

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Ultima modifica

giovedì 04 agosto 2022

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