DOVE RIVOLGERSI
Settore : Affari Generali e Personale - U.O Stato Civile
Carrara, Piazza 2 Giugno 1
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Ricci Alessia tel. 0585 641273 alessia.ricci@comune.carrara.ms.it
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Descrizione
La Legge n. 76/2016, prevede la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile di un Comune a scelta delle parti ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Procedimento
La procedura per la costituzione dell’unione civile prevede una richiesta congiunta da parte degli interessati, contenente le dichiarazioni dei dati anagrafici e l’insussistenza di impedimenti, da rivolgersi all’ufficiale dello stato civile di un comune di loro scelta. L’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che si tratti di persone maggiorenni, dello stesso sesso e che non sussistano impedimenti di cui all’art. 1 comma 4 della legge 76/2016; redigerà successivamente un processo verbale della richiesta che dovrà essere sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e dalle parti.
Inoltre, dovrà essere indicata la data prevista per rendere la dichiarazione congiunta di costituzione dell’unione civile e che tale data dovrà essere successiva al termine di quindici giorni previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Per la costituzione formale dell’unione, viene richiesta la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, sono necessari due testimoni ed il comune competente è quello dove è stata presentata la richiesta; l’ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di voler costituire l’unione civile e menziona il contenuto dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge 76/2016; la registrazione del verbale avviene mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili. Tale atto andrà trasmesso ai comuni di nascita per le annotazioni marginali. All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa. In assenza di specifica indicazione, il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni. Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire sia rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile con accordo a norme dell’art. 12 della legge 162/2014, sia con negoziazione assistita di fronte agli avvocati ai sensi dell’art. 6 della citata legge.
Cause impeditive:
Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto all’estero, matrimonio o unione civile o istituto analogo riconosciuto nello Stato Italiano, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato.
Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:
- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
- l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione;
- il giorno, non antecedente i quindici giorni, in cui costituire l’unione civile.
Le parti, nel giorno indicato, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all' ufficiale dello stato civile, la dichiarazione di voler costituire un' unione civile.
Non e’ prevista celebrazione.
Non e’ prevista delega alla celebrazione.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie quando le parti anche disgiuntamente manifestano la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile ovvero per morte di una delle parti o dichiarazione di morte presunta previo decreto del Tribunale competente; l’unione civile si scioglie nei casi previsti dall’art. 3 n° 1 e 2 lettera a) c) d) della legge sul divorzio n°898/1970 ad esclusione dello scioglimento a seguito di separazione. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile secondo quanto previsto dalla Legge 162/2014.
Riferimenti normativi
Legge n. 76/2016
D.P.C.M "Unioni Civili"
Circolare n.7/2016 - "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
Modulistica
Istanza di costituzione di unione civile