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Accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

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Accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

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DOVE RIVOLGERSI

Settore : Affari Generali e Personale - U.O Stato Civile

Carrara, Piazza 2 Giugno 1

Addetti al front office:

Dott. Ferrari Giovanni tel. 0585 641232      giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it

Ricci Alessia tel.  0585 641273                    alessia.ricci@comune.carrara.ms.it

Narra Carla tel. 0585 641280                        carla.narra@comune.carrara.ms.it

Responsabile U.O. Stato Civile:

Dott.ssa Paradisi Federica tel. 0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it

fax ufficio: 0585 641386

pec ufficio: comune.carrara@postecert.it

Orario di apertura 

solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231 - 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Procedimento

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
 - non vi siano figli minori nati all' interno del matrimonio o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 6/2015).
- l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

 

 Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi ovvero sei mesi dalla separazione consensuale.

Le fasi dell'accordo:

  1. prenotazione di appuntamento;
  2. il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per redigere l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  3. l’ 'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare non prima dei 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  4. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00, la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della prima sottoscrizione, mentre la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta del Tribunale o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo da inoltrare al Comune di Carrara dovrà essere inviato previa apposizione della firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it

Riferimenti normativi

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

 

Ultima modifica

mercoledì 10 maggio 2023

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