DOVE RIVOLGERSI
Settore : Affari Generali e Personale - U.O Stato Civile
Carrara, Piazza 2 Giugno 1
Addetti al front office:
Dott. Ferrari Giovanni tel. 0585 641232 giovanni.ferrari@comune.carrara.ms.it
Ricci Alessia tel. 0585 641273 alessia.ricci@comune.carrara.ms.it
Narra Carla tel. 0585 641280 carla.narra@comune.carrara.ms.it
Responsabile U.O. Stato Civile:
Dott.ssa Paradisi Federica tel. 0585 641231 federica.paradisi@comune.carrara.ms.it
fax ufficio: 0585 641386
pec ufficio: comune.carrara@postecert.it
Orario di apertura
solo su appuntamento da prenotare ai numeri 0585 641231 - 0585 641232 - 0585 641280 - 0585 641273.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Procedimento
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori nati all' interno del matrimonio o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 6/2015).
- l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- un anno ininterrotto di separazione personale dei coniugi ovvero sei mesi dalla separazione consensuale.
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per redigere l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’ 'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare non prima dei 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00, la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della prima sottoscrizione, mentre la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta del Tribunale o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare al Comune di Carrara dovrà essere inviato previa apposizione della firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it
Riferimenti normativi
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.