Certificati plurilingue destinati ad altri Stati dell'Unione Europea
Dal 16 febbraio 2019, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.1191/2016, č possibile richiedere Certificati plurilingue destinati ad altri Stati dell'Unione Europea; non servirā dunque legalizzare nč tradurre per l'estero i seguenti certificati se allegati al modulo corrispondenti previsto dal regolamento stesso:
- nascita;
- esistenza in vita;
- decesso;
- nome;
- matrimonio, compresi la capacitā di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- unione registrata, compresa la capacitā di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- filiazione;
- adozione;
- domicilio e/o residenza;
- cittadinanza;
- assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autoritā del suo Stato membro di cittadinanza.
Pertanto, se viene richiesto uno dei certificati di cui all’elenco, al fine della sua presentazione in uno dei paesi UE:
- verrā rilasciato il certificato in lingua italiana, sottoscritto e munito del timbro-sigillo;
- verrā apposta la marca da bollo, se e quando dovuta, per l’uso richiesto;
- verrā compilato il modello plurilingue, che l’UE ha contraddistinto con la numerazione romana (I, II, III, IV ecc.). A ciascuno dei certificati dell’elenco corrisponde un modulo plurilingue, con lo stesso numero, in caratteri romani.
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mercoledì 21 settembre 2022
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