WhistleblowerIl dipendente che denuncia un reato o un atto illecito di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro non può essere discriminato, sanzionato o licenziato
Segnalazione di reati sul lavoro: quali tuteleIl whistleblowing rappresenta la soluzione per chi ha paura di denunciare reati o irregolarità di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro. Ed infatti, il whistleblower è il soggetto che, a fronte di attività illecite o fraudolente di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro, si fa carico di segnalare al proprio dirigente o alle autorità competenti la situazione irregolare. È quindi un soggetto “coraggioso” che pertanto deve essere tutelato e non discriminato (come spesso avviene). Il fine ultimo è quello di creare un circolo virtuoso, di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei dipendenti pubblici sui binari della legalità, evitando il clima dell’omertà che troppo spesso aleggia – più o meno pesantemente – un po’ ovunque. Si tratta in sintesi di un modo per aumentare la collaborazione tra amministrazione e dipendenti pubblici.
Chi può segnalare
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;
- I dipendenti degli enti pubblici economici;
- I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;
- I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione.
Cosa si può segnalareComportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Canali di segnalazione
https://comunedicarrara.whistleblowing.it/#/;
Protezione dell'identitàL'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Cosa succede dopo la segnalazioneL’autorità amministrativa interpellata da un whistleblower si fa carico, grazie alla segnalazione, di fronteggiare il rischio che quella situazione possa ripetersi in futuro, intervenendo dunque affinché l’amministrazione interessata adotti le giuste misure per prevenire la corruzione. L’identità del segnalante non potrà essere rivelata. Mentre spetterà al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie eventualmente poste in essere nei confronti del lavoratore “denunciante” sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
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